IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato
con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e  modificato  con  regio
decreto   13  ottobre  1927,  n.  2233,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato  con  regio  decreto  31 agosto 1933, n. 1592, e successive
modifiche ed aggiornamenti;
  Visto il regio decreto 30 settembre  1938,  n.  1652  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visti  i  decreti  ministeriali  31  marzo 1992, 1  aprile 1992 e 2
aprile  1992,  con  i  quali  sono  stati  definiti  gli  ordinamenti
didattici   dei  diplomi  universitari  denominati,  rispettivamente,
terapisti della riabilitazione, logopedia e tecnico di audiometria ed
audioprotesi;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  approvate  dalle
autorita'   accademiche   dell'Universita'   degli  studi  di  Milano
concernenti   le   trasformazioni,   nei    corrispondenti    diplomi
universitari,  delle  scuole  dirette  a  fini speciali per terapisti
della riabilitazione, per tecnici di audiometria ed ortofonia nonche'
della  scuola  di  preparazione  per   tecnici   di   audiometria   e
protesizzazione acustica;
  Preso   atto   del   parere   favorevole   espresso  dal  Consiglio
universitario nazionale in data 16 luglio 1993;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Milano,  approvato  e
modificato  con  i  decreti sopra citati, e' ulteriormente modificato
come di seguito indicato.
                               Art. 1.
  Al titolo XIII, l'art. 99,  concernente  il  rilascio  dei  diplomi
universitari  della  facolta'  di  medicina  e  chirurgia,  e'  cosi'
riformulato:
   Art. 99. - La  facolta'  di  medicina  e  chirurgia  conferisce  i
seguenti diplomi universitari:
   tecnico di laboratorio biomedico;
   ortottista ed assistente in oftalmologia;
   scienze infermieristiche;
   terapisti della riabilitazione;
   logopedia;
   tecnico di audiometria ed audioprotesi.